Art. 295 · Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
Titolo XVIICapo III

Art. 295

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Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada

In vigore dal 1 gen 2006
1. Gli assicurati con imprese che esercitano l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell', comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti del commissario.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-295