Titolo XVII›Capo II
Art. 292
513 / 613Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata
In vigore dal 20 gen 2024
1. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall', comma 1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto dall', comma 1, lettere c) e c-bis), l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo, pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa. Se l'impresa è posta in liquidazione coatta sussistono gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-292