Art. 283 bis · Obblighi di informativa a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada
Titolo XVIICapo I

Art. 283 bis

506 / 613

Obblighi di informativa a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada

In vigore dal 28 dic 2023
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all', il Fondo di garanzia per le vittime della strada informa tempestivamente i corrispondenti organismi degli Stati membri dell'apertura della procedura di liquidazione di un'impresa avente sede legale nel territorio della Repubblica e autorizzata all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-283-bis