Art. 279 · Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo
Titolo XVICapo VII

Art. 279

499 / 613

Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo

In vigore dal 30 giu 2015
1. Quando l'ultima società controllante italiana di cui all', comma 2, non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo di cui all', comma 2, sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data comunicazione all'IVASS a cura dell'autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano l'IVASS di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo assicurativo. 2. In deroga al comma 1, la società del gruppo di cui all', comma 2, non è soggetta alla procedura ad essa altrimenti applicabile e, se avviata, viene convertita in amministrazione straordinaria o liquidazione coatta, se essa svolge funzioni strumentali essenziali per conto dell'ultima società controllante italiana di cui all', comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli .

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-279