Art. 274 undecies · Poteri dell'IVASS
Titolo XVI

Art. 274 undecies

431 / 613

Poteri dell'IVASS

In vigore dal 1 gen 2024
1. L'IVASS, avendo riguardo alla tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative e alla capacità del Fondo di eseguire le prestazioni protette: a) approva lo statuto, a condizione che il Fondo stesso presenti caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dal presente capo e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul Fondo; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all', comma 1, lettera c), verifica che il Fondo sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi; b) vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente capo; c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare i rami vita in Italia sia equivalente a quella offerta dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano; d) definisce eventuali procedure di coordinamento con le autorità degli Stati interessati in ordine all'adesione delle succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie a un Fondo di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso; e) informa senza indugio il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita se rileva che un'impresa aderente presenta criticità tali da poter determinare l'attivazione del Fondo stesso; f) può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nel presente capo, anche ai fini di cui all'. 2. Il Fondo informa tempestivamente l'IVASS degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-274-undecies