Art. 274 terdecies · Interventi finanziati su base volontaria
Titolo XVI

Art. 274 terdecies

433 / 613

Interventi finanziati su base volontaria

In vigore dal 1 gen 2024
1. Fermo restando quanto previsto dall', comma 1, lettera c), e per le stesse finalità ivi indicate, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra gli aderenti, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dagli aderenti stessi e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'. A tali risorse si applica l', comma 4.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-274-terdecies