Titolo XVI
Art. 274 quaterdecies
434 / 613Interventi finanziati su base volontaria
In vigore dal 1 gen 2024
(Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita)
1. Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti di cui all' possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del Fondo previste dall'.
2. L'adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 è equivalente a quella prevista dall'.
3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il presente capo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-274-quaterdecies