Art. 274 quaterdecies · Interventi finanziati su base volontaria
Titolo XVI

Art. 274 quaterdecies

434 / 613

Interventi finanziati su base volontaria

In vigore dal 1 gen 2024
(Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita) 1. Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti di cui all' possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del Fondo previste dall'. 2. L'adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 è equivalente a quella prevista dall'. 3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il presente capo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-274-quaterdecies