Art. 274 decies · Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
Titolo XVI

Art. 274 decies

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Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita

In vigore dal 1 gen 2024
(Informazioni da fornire al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni protette.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-274-decies