Art. 274 bis · Definizioni
Titolo XVI

Art. 274 bis

422 / 613

Definizioni

In vigore dal 1 gen 2024
1. Ai fini del presente capo si intende per: a) "Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita" o "Fondo": organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all', comma 1; b) "prestazioni protette": diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo; c) "imprese aderenti": le imprese di assicurazione indicate all', commi 1 e 2; d) "intermediari aderenti": gli iscritti al registro di cui all' indicati all', comma 1; e) "aderenti": le imprese di assicurazione aderenti e gli intermediari aderenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-274-bis