Art. 27 · Rispetto delle norme di interesse generale
Titolo IICapo III

Art. 27

34 / 613

Rispetto delle norme di interesse generale

In vigore dal 30 giu 2015
1. L'impresa di assicurazione comunitaria non può stipulare contratti, nonché fare ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-27