Art. 264 · Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
Titolo XVICapo IV

Art. 264

484 / 613

Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere

In vigore dal 30 giu 2015
1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l', comma 3. 2. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato Membro o in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l', comma 3. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-264