Art. 233 · Organi della procedura di amministrazione straordinaria
Titolo XVICapo II

Art. 233

453 / 613

Organi della procedura di amministrazione straordinaria

In vigore dal 30 giu 2015
1. L'IVASS nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell'atto di nomina. 2. L'IVASS può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza nell'interesse del miglior svolgimento della procedura ed in ogni caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4. 3. Le indennità spettanti ai commissari, al presidente ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'IVASS. La spesa è a carico dell'impresa sottoposta alla procedura. 4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti in attuazione dell'.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-233