Art. 225 · Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione
Titolo XVICapo I

Art. 225

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Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione

In vigore dal 30 giu 2015
1. In caso di revoca parziale dell'autorizzazione l'IVASS, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, delle imprese di assicurazione cedenti e dei lavoratori dipendenti, può vietare all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha sede nel territorio della Repubblica di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato ai sensi degli . 2. L'IVASS può altresì disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'. 3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del commi 1 e 2 è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-225