Art. 214 ter · Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi
Titolo XVCapo II

Art. 214 ter

396 / 613

Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi

In vigore dal 30 giu 2015
1. Le valutazioni di equivalenza di cui agli , comma 1, lettera e), e 220-septies, comma 1, sono effettuate dall'IVASS in conformità e nei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-214-ter