Art. 208 quater · Piattaforme di collaborazione costituite dall'AEAP
Titolo XIVCapo IV

Art. 208 quater

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Piattaforme di collaborazione costituite dall'AEAP

In vigore dal 1 feb 2022
1. L'IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell'AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l'AEAP. 2. L'IVASS può richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione, di piattaforme di collaborazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri o aderire a piattaforme esistenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-208-quater