Art. 205 ter · Cooperazione per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione
Titolo XIVCapo IVSez. I

Art. 205 ter

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Cooperazione per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione

In vigore dal 1 lug 2018
1. L'IVASS collabora con i soggetti di cui all' e secondo le modalità e alle condizioni previste da tale disposizione, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni, anche con riguardo all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa. 2. Ai fini della iscrizione al registro di cui all' e di quello unico europeo tenuto dall'AEAP, l'IVASS e le altre autorità competenti si scambiano, su base regolare, ogni informazione riguardante la sussistenza dei requisiti di cui agli in capo ai distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi. 3. L'IVASS e le altre autorità competenti si scambiano altresì informazioni riguardo ai distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi a cui è stata irrogata una misura sanzionatoria di cui al Titolo XVIII o un'altra misura di cui ai Titoli IX, XIII, XIV, rilevanti ai fini dell'eventuale adozione di un provvedimento diretto alla cancellazione dal registro di cui all', ai sensi dell', o dal registro europeo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
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