Art. 195 ter · Imprese di riassicurazione di Stati terzi
Titolo XIVCapo II

Art. 195 ter

350 / 613

Imprese di riassicurazione di Stati terzi

In vigore dal 30 giu 2015
( Imprese di riassicurazione di Stati terzi ) 1. Le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'IVASS per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-195-ter