Art. 194 · Imprese di assicurazione di Stati terzi
Titolo XIVCapo II

Art. 194

345 / 613

Imprese di assicurazione di Stati terzi

In vigore dal 30 giu 2015
1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'IVASS per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-194