Titolo XIV›Capo II
Art. 194
345 / 613Imprese di assicurazione di Stati terzi
In vigore dal 30 giu 2015
1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'IVASS per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-194