Titolo XII›Capo IV
Art. 178
322 / 613Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori
In vigore dal 1 gen 2006
1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell', comma 1, spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-178