Art. 176 · Revocabilità della proposta
Titolo XIICapo IV

Art. 176

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Revocabilità della proposta

In vigore dal 1 gen 2006
1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell', comma 1, è revocabile. 2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-176