Titolo XII›Capo I
Art. 167
309 / 613Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate
In vigore dal 1 gen 2006
1. È nullo il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non autorizzata o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.
2. La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato. La pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute dall'impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-167