Art. 165 · Raccordo con le disposizioni del codice civile
Titolo XIICapo I

Art. 165

307 / 613

Raccordo con le disposizioni del codice civile

In vigore dal 1 gen 2006
1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-165