Titolo XI›Capo I
Art. 162
302 / 613Determinazione dell'oggetto della delega
In vigore dal 1 gen 2006
1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico, sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.
2. La delega è attribuita ad uno dei coassicuratori affinché curi la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti.
3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni previste con la delega e quelle spettanti secondo gli usi.
4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di assicurazione ed il tasso del premio da applicare al contratto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-162