Art. 132.1 · Preventivatore per il confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli
Titolo XCapo II

Art. 132.1

270 / 613

Preventivatore per il confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli

In vigore dal 28 dic 2023
1. I consumatori confrontano gratuitamente i prezzi, le tariffe e le condizioni contrattuali delle imprese di assicurazione che forniscono copertura nel ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, attraverso lo strumento indipendente denominato "Preventivass", consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese e del made in Italy. 2. Il preventivatore è dotato delle seguenti caratteristiche: a) assicura che i prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca; b) indica chiaramente l'identità dei proprietari e degli operatori dello strumento di confronto; c) enuncia i criteri chiari e oggettivi su cui si basa il confronto; d) utilizza un linguaggio chiaro; e) fornisce informazioni precise e aggiornate e indica la data dell'ultimo aggiornamento; f) è aperto a qualsiasi prestatore dell'assicurazione obbligatoria di cui al comma 1, mette a disposizione le informazioni pertinenti, include un'ampia gamma di offerte che copre un segmento significativo del mercato dell'assicurazione autoveicoli e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, fornisce all'utente una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati; g) prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate; h) comprende una dichiarazione indicante che i prezzi si basano sulle informazioni fornite e fa salvi ulteriori sconti applicabili in sede di sottoscrizione del contratto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-132-1