Titolo IX›Capo II
Art. 115
226 / 613Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione
In vigore dal 30 giu 2015
I. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all', comma 2, lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito dall'intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui, rispettivamente, all', comma 3, e all', comma 3.
2. L'amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, che è composto da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da un funzionario dell'IVASS, da un funzionario della CONSAP, da due rappresentanti degli intermediari iscritti nella corrispondente sezione del registro, da un rappresentante delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
3. Le norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di intervento sono stabilite con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS. Il contributo è determinato annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS ed il comitato di gestione, in misura non superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle provvigioni annualmente acquisite, anche al fine di garantire comunque la copertura degli oneri di funzionamento del comitato di cui al comma 2.
4. Il fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto presso il quale è costituito e da eventuali altri fondi. Sul fondo non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra nè dei creditori dei singoli intermediari, o nell'interesse degli stessi, diversi dagli assicurati o dalle imprese. Il fondo non può essere compreso nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli intermediari partecipanti.
5. Il fondo è surrogato nei diritti degli assicurati e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-115