Titolo IX›Capo II
Art. 114
225 / 613Reiscrizione
In vigore dal 9 feb 2021
1. L'intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purchè siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli . In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro:
a) in caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile, una volta ottenuta la riabilitazione;
b) in caso di cancellazione derivante da fallimento, quando siano venute meno le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento.
2. L'intermediario, che sia stato cancellato per mancato versamento del contributo di vigilanza, può essere iscritto nuovamente purchè abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all', comma 2, lettera b), che sia stato cancellato dal registro per non aver provveduto al versamento del contributo al Fondo di garanzia, può esservi nuovamente iscritto purchè provveda al pagamento delle somme dovute sino alla data di cancellazione, maggiorate degli interessi moratori.
4. Se l'intermediario, intervenuta la cancellazione dal registro, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli , rimanendo valida, per le persone fisiche, l'idoneità già conseguita ai sensi dell', comma 2, o della formazione ricevuta ai sensi dell', commi 2 e 4.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-114