Art. 113 · Cancellazione
Titolo IXCapo II

Art. 113

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Cancellazione

In vigore dal 1 gen 2024
1. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi provvede alla cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di: a) radiazione; b) rinunzia all'iscrizione; c) mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni; d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli , comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112; e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all', nonostante apposita diffida disposta dall'IVASS; f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui all', comma 2, lettere a), b) ed f), perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli , comma 3, e 112, comma 3; g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui all', comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'. g-bis) limitatamente agli intermediari di cui all', comma 1, mancata adesione al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o esclusione da esso. 2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), relativa ai produttori diretti dell'impresa o ai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all', comma 2, lettera e), è presentata dall'impresa o, rispettivamente, dall'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all', comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero con il soggetto iscritto alla sezione del registro di cui all', comma 2, lettera e), l'impresa o, rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a darne comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all', comma 2, lettera a), comunica all'impresa preponente ogni variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi dell', comma 2, lettera e). 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2020, N. 187.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-113