Titolo IX›Capo II
Art. 111
222 / 613Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e per i dipendenti delle imprese
In vigore dal 9 feb 2021
Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e per i dipendenti delle imprese
1. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all', comma 1, è richiesto anche per i dipendenti dell'impresa, direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione, per i produttori diretti ed è accertato dall'impresa per conto della quale tali soggetti operano.
2. Le imprese che operano come distributori e le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad impartire una formazione e un aggiornamento professionale adeguati ai soggetti di cui al comma 1 in rapporto ai prodotti intermediati ed all'attività complessivamente svolta.
3. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all', comma 1, è richiesto anche per i soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all', comma 2, lettera e), ed è accertato dall'intermediario per conto del quale essi operano.
4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all', comma 2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione e aggiornamento professionale a cura delle imprese o dell'intermediario assicurativo per conto dei quali tali soggetti operano.
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresì ai soggetti direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione, inclusa quella svolta nei locali dove l'intermediario di cui alle sezioni del registro previste all', comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) opera o attraverso forme di vendita a distanza.
5-bis. L'IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-111