Titolo IX›Capo II
Art. 108
219 / 613Attività di distribuzione
In vigore dal 1 lug 2018
1. L'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa è riservata alle imprese di cui all', comma 1, lettera a), ai relativi dipendenti, nonché agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, iscritti nel registro di cui all'. Il registro indica gli Sati membri in cui l'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo opera in regime di libero stabilimento o di libera prestazione dei servizi.
2. Fatta salva l'ipotesi in cui l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sia esercitata, ai sensi del comma 1, direttamente da imprese e relativi dipendenti, tale attività non può essere esercitata da chi non è iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli , comma 2, e 308, comma 2.
3. È inoltre consentita l'attività agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall'....
4. L'esercizio dell'attività di intermediario di assicurazione, anche a titolo accessorio, e riassicurazione è vietato agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-108