Titolo IX›Capo I
Art. 107 bis
218 / 613Soggetti abilitati all'esercizio della distribuzione assicurativa o riassicurativa
In vigore dal 1 lug 2018
1. L'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa può essere esercitata dai seguenti soggetti:
a) imprese di assicurazione o riassicurazione, di cui all', comma 1, lettere t) e cc), e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente tale attività;
b) intermediari, iscritti nelle sezioni da a) ad e) del registro di cui al comma 2 dell';
c) intermediari assicurativi a titolo accessorio, di cui all', comma 1, lettera cc-septies), iscritti alla sezione f) del registro di cui al comma 2 dell';
d) intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, con residenza o sede legale in altro Stato membro e abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione in regime di libera prestazione dei servizi o di stabilimento nel territorio della Repubblica ai sensi degli .
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-107-bis