Art. 107 bis · Soggetti abilitati all'esercizio della distribuzione assicurativa o riassicurativa
Titolo IXCapo I

Art. 107 bis

218 / 613

Soggetti abilitati all'esercizio della distribuzione assicurativa o riassicurativa

In vigore dal 1 lug 2018
1. L'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa può essere esercitata dai seguenti soggetti: a) imprese di assicurazione o riassicurazione, di cui all', comma 1, lettere t) e cc), e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente tale attività; b) intermediari, iscritti nelle sezioni da a) ad e) del registro di cui al comma 2 dell'; c) intermediari assicurativi a titolo accessorio, di cui all', comma 1, lettera cc-septies), iscritti alla sezione f) del registro di cui al comma 2 dell'; d) intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, con residenza o sede legale in altro Stato membro e abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione in regime di libera prestazione dei servizi o di stabilimento nel territorio della Repubblica ai sensi degli .

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-107-bis