Parte TERZA›Titolo III›Capo II›Sez. II
Art. 99
139 / 442riutilizzo dell'acqua
In vigore dal 8 feb 2024
1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue.
2. Le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale, e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-99