Art. 88 · accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi
Parte TERZATitolo IICapo IISez. II

Art. 88

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accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi

In vigore dal 29 apr 2006
(accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi) 1. Le acque designate ai sensi dell' devono rispondere ai requisiti di qualità di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto. In caso contrario, le regioni stabiliscono programmi per ridurne l'inquinamento. 2. Se da un campionamento risulta che uno o più valori dei parametri di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto non sono rispettati, le autorità competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento e le regioni adottano misure appropriate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-88