Parte TERZA›Titolo II›Capo I›Sez. II
Art. 78 novies
117 / 442Aggiornamento dei piani di gestione
In vigore dal 11 nov 2015
-nonies.
(Aggiornamento dei piani di gestione).
1. Gli aggiornamenti dei Piani di gestione dei distretti idrografici predisposti ai sensi dell', comma 2-bis, riportano le seguenti informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per l'ambiente:
a) una tabella contenente i limiti di quantificazione dei metodi di analisi applicati e le informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai criteri minimi di efficienza di cui all';
b) per le sostanze per le quali si applica l'opzione di cui all', comma 3:
1) i motivi e la giustificazione forniti dalle regioni e province autonome, per la scelta di tale opzione;
2) i limiti di quantificazione dei metodi di analisi per le matrici specificate alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, comprese le informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai requisiti minimi di prestazione fissati all', al fine di permettere il confronto con le informazioni di cui alla lettera a);
c) la motivazione tecnica della frequenza applicata per i monitoraggi in conformità all', comma 7, se gli intervalli tra un monitoraggio e l'altro sono superiori ad un anno.
2. Se del caso, i piani di gestione riportano per gli SQA alternativi stabiliti per la colonna d'acqua relativi all'esaclorobenzene e all'esaclorobutadiene, per il biota relativo al DDT e per le sostanze di cui alla tabella 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza la motivazione tecnica che dimostri che tali SQA garantiscano almeno lo stesso livello di protezione degli SQA fissati per le altre matrici alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza.
3. Le Autorità di bacino mettono a disposizione su un sito accessibile elettronicamente al pubblico, ai sensi dell' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i piani di gestione dei bacini idrografici aggiornati ai sensi dell', comma 2-bis, contenenti i risultati e l'impatto delle misure adottate per prevenire l'inquinamento chimico delle acque superficiali e la relazione provvisoria sui progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure di cui all'. Tali informazioni sono pubblicate e rese accessibili al pubblico sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-78-novies