Parte TERZA›Titolo II›Capo II›Sez. I
Art. 68 bis
97 / 442Contratti di fiume
In vigore dal 2 feb 2016
1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-68-bis