Art. 62 · competenze degli enti locali e di altri soggetti
Parte TERZATitolo ICapo IISez. I

Art. 62

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competenze degli enti locali e di altri soggetti

In vigore dal 26 ago 2010
1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali. 2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ( ISPRA ) e sono tenuti a collaborare con la stessa.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-62