Titolo III›Sez. IV
Art. 318 sexies
440 / 442Sospensione del procedimento penale
In vigore dal 29 mag 2015
1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all', commi 2 e 3, del presente decreto.
2. Nel caso previsto dall', comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.
3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, nè gli atti urgenti di indagine preliminare, nè il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-318-sexies