Parte QUINTA›Titolo III›Sez. IV
Art. 297
412 / 442abrogazioni
In vigore dal 29 apr 2006
1. Sono abrogati, escluse le diposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza, l', comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2001, n. 395, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e l' del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2002, n. 82.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-297