Art. 29 duodecies
57 / 442Comunicazioni
In vigore dal 11 apr 2014
-duodecies
Comunicazioni
1. Le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza almeno annuale, i dati di sintesi concernenti le domande ricevute, copia informatizzata delle autorizzazioni rilasciate e dei successivi aggiornamenti, nonché un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale. L'obbligo si intende ottemperato nel caso in cui tali informazioni siano rese disponibili telematicamente ed almeno annualmente l'autorità competente comunichi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le modalità per acquisire in remoto tali informazioni.
1-bis. In ogni caso in cui è concessa una deroga ai sensi dell', comma 9-bis, le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 120 giorni dall'emanazione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, i motivi specifici della deroga e le relative condizioni imposte.
2. Le domande relative agli impianti di competenza statale di cui all', comma 1, i dati di cui al comma 1 del presente articolo e quelli di cui ai commi 6 e 7 dell', sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, secondo il formato e le modalità di cui al decreto dello stesso Ministro 7 febbraio 2007.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-29-duodecies