Art. 26 · Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori
Titolo III

Art. 26

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Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori

In vigore dal 21 lug 2017
1. Il provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista. 2. L'autorizzazione recepisce ed esplicita almeno le seguenti informazioni: a) il provvedimento di VIA; b) le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti ambientali negativi e significativi, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio. 3. Della decisione in merito alla concessione o al rigetto dell'autorizzazione, è data prontamente informazione al pubblico, nonché alle Amministrazioni e agli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all', comma 4, mediante pubblicazione sul sito web dell'autorità che ha adottato l'atto, consentendo altresì l'accesso almeno alle seguenti informazioni: a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano; b) le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli , e, ove applicabile, ai sensi dell', nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017". Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-26