Parte QUARTA›Titolo VI›Capo I›Sez. IV
Art. 259
361 / 442Spedizione illegale di rifiuti
In vigore dal 8 ott 2025
1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell', punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell', punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli , comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-259