Art. 241 · regolamento aree agricole
Parte QUARTATitolo VSez. IV

Art. 241

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regolamento aree agricole

In vigore dal 20 feb 2026
1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, previste dagli strumenti urbanistici vigenti, è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009 n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del regolamento da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997.
  • E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 26-08-2010 a seguito della soppressione della lettera a) dell'art. 37, comma 1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, che disponeva l'introduzione del comma 1-bis al presente articolo, ad opera della L. 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del D.L. medesimo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-241