Art. 232 ter · Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni
Parte QUARTATitolo IIISez. IV

Art. 232 ter

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Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni

In vigore dal 2 feb 2016
1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-232-ter