Art. 232 · rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico
Parte QUARTATitolo IIISez. IV

Art. 232

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rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico

In vigore dal 16 giu 2023
1. La disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico è contenuta nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197. 2. Gli impianti che ricevono acque di sentina già sottoposte a un trattamento preliminare in impianti autorizzati ai sensi della legislazione vigente possono accedere alle procedure semplificate di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, fermo restando che le materie prime e i prodotti ottenuti devono possedere le caratteristiche indicate al punto 6.6.4 dell'Allegato 3 del predetto decreto, come modificato dal comma 3 del presente articolo. 3. Ai punti 2.4 dell'allegato 1 e 6.6.4 dell'Allegato 3 del decreto 17 novembre 2005, n. 269 la congiunzione: "e" è sosituita dalla disgiunzione: "o".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-232