Parte TERZA›Titolo II›Sez. III
Art. 158 bis
200 / 442approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante
In vigore dal 6 feb 2018
1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all' del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell' del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi,ai sensi degli e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.
2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall', comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera n)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare: [...] n) l'articolo 3, comma 6, legge n. 225 del 1992 citato nell'articolo 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito all'articolo 18, comma 3, del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-158-bis