Parte TERZA›Titolo IV›Capo III›Sez. II
Art. 131
171 / 442controllo degli scarichi di sostanze pericolose
In vigore dal 29 apr 2006
1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare dello scarico, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-131