Parte TERZA›Titolo IV›Capo III›Sez. II
Art. 128
168 / 442soggetti tenuti al controllo
In vigore dal 29 apr 2006
1. L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-128