Art. 123 · trasmissione delle informazioni e delle relazioni
Parte TERZATitolo IVCapo ISez. II

Art. 123

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trasmissione delle informazioni e delle relazioni

In vigore dal 26 ago 2010
1. Contestualmente alla pubblicazione dei Piani di tutela le regioni trasmettono copia di detti piani e di tutti gli aggiornamenti successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine del successivo inoltro alla Commissione europea. 2. Le regioni trasmettono al medesimo Ministero per il successivo inoltro alla Commissione europea, anche sulla base delle informazioni dettate, in materia di modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto, relazioni sintetiche concernenti: a) l'attività conoscitiva di cui all' entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. I successivi aggiornamenti sono trasmessi ogni sei anni a partire dal febbraio 2010; b) i programmi di monitoraggio secondo quanto previsto all' entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto e successivamente con cadenza annuale. 3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun Piano di tutela o dall'aggiornamento di cui all', le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di base o supplementari di cui all'.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-123