Art. 106 · scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili
Parte TERZATitolo IIICapo IIISez. II

Art. 106

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scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili

In vigore dal 29 apr 2006
(scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili) 1. Ferme restando le disposizioni dell', commi 1 e 2, le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto dall', comma 3, secondo i requisiti specifici indicati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al settantacinque per cento per il fosforo totale oppure per almeno il settantacinque per cento per l'azoto totale. 3. Le regioni individuano, tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-106