Art. 71 · Regole tecniche
Capo VII

Art. 71

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Regole tecniche

In vigore dal 27 gen 2018
1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo. 1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. 1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all' della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82#art-71