Capo IV
Art. 46
64 / 123Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
In vigore dal 27 gen 2018
1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all', comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via digitale possono contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82#art-46